Il corso si propone di fornire una preparazione completa nelle materie giuridiche di base, con accentuata professionalizzazione in funzione dei quattro curricula previsti.
Il corso è articolato nei seguenti curricula:
"Giurista d'impresa", che prepara alle professioni di operatore giuridico d'impresa e posizioni assimilabili, dipendente di studio professionale operante nel campo dei servizi legali e di consulenza delle imprese, dipendente di impresa bancaria o assicurativa con posizioni di responsabilità, agente di assicurazione, promotore finanziario;
"Giurista delle amministrazioni pubbliche", che prepara alle professioni di esperto legale di amministrazioni pubbliche, aziende pubbliche ed enti, di esperto giuridico in tutti i settori in cui si svolge l'attività dell'amministrazione pubblica, nonché di operatore dell'amministrazione giudiziaria;
"Consulente del lavoro e delle relazioni industriali", che prepara all'esame di accesso alla professione di consulente del lavoro;
"Giurista del terzo settore", che prepara ad operare nel settore dell'assistenza sociale, nell'inserimento e reinserimento di soggetti svantaggiati e nella gestione delle relative organizzazioni, anche mediante la predisposizione domande d'accesso ai bandi pubblici di erogazione dei fondi a ciò diretti.
Requisiti di accesso ai corsi di studio
Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
Al fine di fornire agli studenti uno strumento di autovalutazione in ordine alla scelta del Corso di laurea, in particolare quanto al possesso delle caratteristiche attitudinali e delle conoscenze minime necessarie, la Facoltà prevede un test di orientamento diretto a rilevare la presenza delle conoscenze di base, anche linguistiche, necessarie per intraprendere gli studi giuridici.
L'aver effettuato la prova, sia con esito positivo, sia con esito negativo, è condizione indispensabile per poter sostenere esami di profitto. L'esito negativo della prova impone obblighi formativi aggiuntivi, che saranno assolti mediante la frequenza obbligatoria di corsi di sostegno finalizzati a colmare le lacune riscontrate. Tali attività potranno essere poste in essere anche in comune con altri Corsi di laurea della stessa classe o di altri classi.
Gli esiti della prova non sono pubblicati e non hanno influenza sulla carriera dello studente. Essi sono tuttavia comunicati al Centro per l'orientamento ai fini di quanto previsto dall'art. 14 lettera b). L'esito del test potrà essere comunicato in forma aggregata alle scuole di provenienza.
Articolazione delle attivita' formative ed eventuali curricula
Art. 4.1. Articolazione dell'attività didattica
L'attività didattica si articola in moduli di 60 ore di lezione pari a 9 crediti, di 40 ore di lezione pari a 6 crediti, di 20 ore di lezione pari a 3 crediti. I moduli di 3 crediti sono accorpati ad altri moduli. La quota di impegno orario complessivo di studio riservato allo studente non può essere inferiore al 50 per cento dell'impegno orario complessivo.
In conformità a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, gli insegnamenti possono essere divisi in più corsi, distinti per oggetto o per lettera alfabetica degli iscritti.
L'attività didattica è distribuita in due semestri (settembre-dicembre; febbraio-maggio).
Art. 4.2. Programmazione dell'attività didattica
Nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo, il Consiglio di Corso di laurea provvede ogni anno alla programmazione dell'attività didattica, ivi compresa la discussione e l'approvazione dei programmi dei corsi di insegnamento.
Il Consiglio di Corso di laurea cura che i programmi dei corsi d'insegnamento rispondano ai seguenti criteri:
a) che siano formulati, per la loro pubblicazione nella "Guida per gli studenti", in modo chiaro e definito, per ciò che riguarda gli argomenti del corso, le preferenze da accordare ad uno o più dei testi eventualmente consigliati in alternativa, ed i materiali che eventualmente integrano i testi, che dovranno essere comunque resi disponibili in modo da consentire agli studenti di fruirne in tempo utile per gli appelli di esame;
b) che corrispondano, nei loro contenuti, alla intitolazione formale del corso, con particolare riferimento agli insegnamenti obbligatori, in ragione della esigenza d'illustrare gli elementi essenziali della disciplina;
c) che tengano conto, nell'ambito di una visione complessiva della didattica del Corso di laurea, della necessità di coordinamento all'interno delle aree scientifico-disciplinari, e tra aree vicine o comunque interferenti;
d) che tengano conto, nell'ambito di una visione complessiva delle finalità di ogni insegnamento, dei programmi degli altri corsi in cui eventualmente sia ripartito l'insegnamento, anche al fine di prevedere un equivalente onere di studio per gli studenti che sostengono le rispettive prove d'esame;
e) che siano adeguati alle finalità del corso, che possono essere d'introduzione allo studio del diritto, d'insegnamento di nozioni di base, di avvio allo studio sul piano istituzionale di un determinato ramo dell'ordinamento, di approfondimento specialistico, più o meno accentuatamente monografico;
f) che siano commisurati al numero di crediti assegnati a ciascun corso.
I programmi su cui gli studenti sostengono gli esami sono quelli indicati per l'anno accademico durante il quale gli esami stessi sono sostenuti, salva la possibilità degli studenti di concordare con il docente un diverso programma, già indicato in precedenti anni accademici.
Art. 4.3. Insegnamenti e curricula
Le attività formative sono articolate in quattro curricula, come previsto dagli articoli seguenti. Oltre ai 150 CFU di cui al piano di studi che segue, lo studente è tenuto ad acquisire 5 CFU per conoscenze linguistiche ai sensi del successivo articolo 6, 18 CFU per ulteriori attività formative ai sensi del successivo articolo 7, e 7 CFU per la prova finale ai sensi del successivo articolo 12.
1° ANNO COMUNE (60 CFU)
- Diritto privato I - IUS/01 (12 CFU)
- Economia politica – SECS/01 (9 CFU)
- Storia delle codificazioni e delle costituzioni moderne - IUS/18 (6 CFU)
- Storia del diritto romano - IUS/19 (6 CFU)
- Filosofia del diritto - IUS/20 (9 CFU)
- Diritto costituzionale generale - IUS/08 (9 CFU)
- Diritto privato II - IUS/01 (6 CFU)
- Conoscenze informatiche per giuristi - ING-INF/05 (3 CFU)
2° ANNO COMUNE (48 CFU)
- Diritto commerciale - IUS/04 (9 CFU)
- Sistemi giuridici comparati - IUS/02 (6 CFU)
- Diritto del lavoro - IUS/07 (6 CFU)
- Diritto penale - IUS/17 (9 CFU)
- Diritto amministrativo - IUS/10 (9 CFU)
- Diritto dell'Unione europea - IUS/14 (6 CFU)
- Ricerca del materiale giuridico - ING-INF/05 (3 CFU)
3° ANNO – CURRICULUM GIURISTA D'IMPRESA (42 CFU)
- Diritto tributario - IUS/12 (6 CFU)
- Sistemi processuali e tutela dei diritti - IUS/15 (6 CFU) e IUS/16 (3 CFU) (9 CFU)
- Diritto commerciale avanzato - IUS/04 (15 CFU)
- Tecnica e analisi dei bilanci - SECS-P/07 (6 CFU)
- Fiscalità e responsabilità dell'impresa - IUS/12 (6 CFU)
3° ANNO – CURRICULUM GIURISTA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (42 CFU)
- Diritto tributario - IUS/12 (6 CFU)
- Sistemi processuali e tutela dei diritti - IUS/15 (6 CFU) e IUS/16 (3 CFU) (9 CFU)
- Diritto amministrativo avanzato - IUS/10 (15 CFU)
- Economia pubblica - SECS/03 (6 CFU)
- insegnamento da scegliere fra Diritto pubblico dell'economia - IUS/05 e Diritto urbanistico - IUS/10 (6 CFU)
3° ANNO – CURRICULUM CONSULENTE DEL LAVORO E DELLE RELAZ. INDUSTR. (42 CFU)
- Diritto tributario - IUS/12 (6 CFU)
- Sistemi processuali e tutela dei diritti - IUS/15 (6 CFU) e IUS/16 (3 CFU) (9 CFU)
- Diritto del lavoro avanzato - IUS/07 (15 CFU)
- Diritto della previdenza sociale - IUS/07 (6 CFU)
- Diritto commerciale - IUS/04 (6 CFU)
3° ANNO – CURRICULUM GIURISTA DEL TERZO SETTORE (42 CFU)
- Diritto tributario - IUS/12 (6 CFU)
- Sistemi processuali e tutela dei diritti - IUS/15 (6 CFU) e IUS/16 (3 CFU) (9 CFU)
- Stato sociale e diritti - IUS/08 (6 CFU), IUS/01 (3 CFU) e IUS/20 (6 CFU) (15 CFU)
- Diritto amministrativo II - IUS/10 (6 CFU)
- insegnamento da scegliere fra Diritto dell'esecuzione penale - IUS/16 e Diritto e religioni - IUS/11 (6 CFU)
Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto
Art. 5.1. Organizzazione della didattica
Le lezioni si svolgono secondo un calendario definito dal consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.
Il Consiglio di corso di laurea, su proposta del Presidente e con l'assenso dei docenti interessati, potrà autorizzare l'adozione di specifiche modalità didattiche a distanza.
Art. 5.2. Organizzazione degli esami e delle altre verifiche del profitto
Al termine di ogni corso di insegnamento è previsto un esame di profitto.
L'esame di profitto potrà svolgersi in forma scritta, o in forma orale, o in forma scritta ed orale.
L'esame in forma esclusivamente scritta non potrà consistere in un questionario a risposta sintetica.
L'esame in forma scritta ed orale potrà articolarsi sia in una prova scritta il cui superamento sia condizione per l'ammissione alla prova orale, sia in una prova scritta integrata dalla prova orale.
Per i corsi che si svolgano in forma seminariale, e per cui sia richiesta la frequenza, nonché per i moduli aventi ad oggetto attività didattiche integrative non è richiesto un esame di profitto finale.
Nell'ambito dei corsi di insegnamento possono essere previste prove intermedie, da tenersi esclusivamente nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio di Corso di laurea con modalità che saranno tempestivamente rese pubbliche. Le prove intermedie dovranno riferirsi a parti del programma già trattate, e potranno comportare scomputo dall'esame finale di ciò che ne è oggetto, fermo restando che in sede di esame finale si richiede comunque la conoscenza delle nozioni di base riferibili a tali parti.
Le commissioni di esame sono composte secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.
Gli esami non possono eccedere il numero di 20. In caso di insegnamenti suddivisi in più moduli deve essere prevista la possibilità di sostenere un unico esame.
Il calendario degli appelli di esame è organizzato in modo da non sovrapporsi al calendario delle lezioni, e garantisce la seguente articolazione:
- 4 appelli alla fine del primo semestre a distanza di almeno 14 giorni l'uno dall'altro;
- 4 appelli alla fine del secondo semestre a distanza di almeno 14 giorni l'uno dall' altro;
- 2 appelli a settembre, a distanza di almeno 14 giorni l'uno dall'altro.
Il Consiglio di Facoltà approva annualmente il calendario.
Il Preside della Facoltà di Giurisprudenza coordina le date degli appelli in ciascun periodo e ne garantisce un'omogenea distribuzione
Art. 5.3. Organizzazione delle sessioni di laurea
In ogni anno solare si svolgono sei sessioni di laurea, nei mesi di febbraio - prima settimana di marzo, aprile, giugno, luglio, ottobre e dicembre. Il relativo calendario è tempestivamente comunicato agli studenti a cura del Preside della Facoltà di Giurisprudenza.
Modalita' di verifica della conoscenza delle lingue straniere
Lo studente è tenuto ad acquisire 5 CFU per conoscenze linguistiche relative ad una lingua dell'Unione europea diversa da quella italiana.
Quanto a 3 CFU, tali crediti possono essere acquisiti in uno dei seguenti modi:
1) sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne all'Ateneo o da strutture esterne appositamente accreditate mediante convenzione approvata dal Senato accademico su proposta del Consiglio di Corso di laurea, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo;
2) mediante la frequenza e il superamento di esami il cui insegnamento sia impartito, presso la Facoltà di Giurisprudenza o altre Facoltà dell'Ateneo, in una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano;
3) mediante la partecipazione, durante il corso di studi, al programma di studio LLP Erasmus o a programmi bilaterali di scambio;
4) mediante la partecipazione, durante il corso di studi, a stage presso imprese straniere nel quadro del programma LLP Erasmus Placement o nel quadro di convenzioni bilaterali stipulate dalla Facoltà o dall'Ateneo;
5) mediante lo svolgimento, durante il corso di studi, di un periodo di studio all'estero della durata di almeno tre mesi concordato preventivamente con un professore della Facoltà e successivamente certificato dall'università, dal centro di ricerca o dalla biblioteca stranieri ove la ricerca è stata effettivamente svolta;
6) mediante il riconoscimento di altra certificazione linguistica eventualmente posseduta dallo studente, rilasciata da scuola di lingua di riconosciuta fama e di diffusione internazionale, dalla quale risulti l'acquisizione di un livello di conoscenza linguistica equivalente a quello risultante dalle certificazioni di cui al punto 1;
7) mediante altre modalità riconosciute idonee di un delegato o da una commissione indicati dal Consiglio di Corso di laurea.
I crediti maturati secondo le modalità previste dai punti 1, 2, 3 e 4 verranno attribuiti, previa verifica d'ufficio, senza bisogno di alcuna domanda da parte dello studente.
I residui 2 CFU per conoscenze linguistiche vengono automaticamente acquisiti in ragione della componente linguistica della prova finale, in conformità al successivo articolo 12 del presente regolamento.
Modalità di verifica delle altre competenze richieste, dei risultati degli stages e dei tirocini
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti ulteriori crediti relativi ad attività formative:
- 6 CFU, al secondo anno di corso, per la stesura di un breve elaborato scritto che sintetizza i risultati di una ricerca su un argomento tratto da una materia significativa tra quelle del curriculum prescelto. La prova dovrà essere svolta in uno dei seguenti settori: IUS/04 Diritto commerciale per gli iscritti al curriculum Giurista d'impresa, IUS/10 Diritto amministrativo per gli iscritti al curriculum Giurista delle Amministrazioni Pubbliche, IUS/07 Diritto del lavoro per gli iscritti al curriculum Consulente del lavoro e delle relazioni industriali, IUS/08 Diritto costituzionale per gli iscritti al curriculum Giurista del terzo settore;
- 12 CFU per attività formative a scelta libera, purché coerenti con il progetto formativo, come segue:
a) mediante un tirocinio formativo o attività di ricerca presso organizzazioni, imprese, uffici, amministrazioni, strutture di ricerca italiane o straniere, collegati alla prova finale e concordati con il docente, ovvero mediante la frequenza con profitto verificabile di corsi offerti da istituzioni universitarie e preventivamente accreditati dal Consiglio di Corso di laurea. Il tirocinio o attività di ricerca viene valutato da un minimo di 6 a un massimo di 12 CFU in ragione dell'impegno richiesto allo studente (valutato in ore). Ai sensi del successivo articolo 13, potranno altresì essere attribuiti da 6 a 12 CFU a fronte di competenze ed abilità professionali adeguatamente certificate e/o di conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, purché pertinenti rispetto agli obiettivi formativi del corso di laurea;
b) mediante insegnamenti, moduli facoltativi e corsi proposti annualmente dalla Facoltà, a scelta libera dello studente, purché coerenti con il progetto formativo di ciascun curriculum.
La valutazione della coerenza degli esami, moduli o corsi scelti dallo studente rispetto al progetto formativo e il riconoscimento dei crediti per abilità, competenze e conoscenze di cui all'articolo 13 sono effettuati da un delegato o da una commissione indicati dal Consiglio di Corso di laurea.
Modalità di verifica dei risultati dei periodi di studio all'estero e relativi CFU
Art. 8.1. Studi, esami e titoli accademici conseguiti all'estero. Corsi a seguito di convenzioni
I corsi seguiti nelle Università europee, con le quali la Facoltà di Giurisprudenza ha in vigore accordi, progetti e/o convenzioni riconosciuti dal competente Ministero, vengono riconosciuti secondo le modalità previste dagli accordi, come applicati dalla Commissione Relazioni Internazionali della Facoltà.
In conformità con l'art. 10 del Regolamento didattico di Ateneo, nel caso di studi, esami e titoli accademici conseguiti all'estero, il Consiglio di Corso di Laurea esamina di volta in volta il programma ai fini dell'attribuzione dei crediti nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari.
Art. 8.2. Requisiti per la partecipazione al programma di studio LLP Erasmus
Sono ammessi alla partecipazione al programma di studio LLP Erasmus gli studenti iscritti al corso di laurea in "Scienze dei Servizi Giuridici" che, oltre a possedere i requisiti prescritti dal bando di Ateneo, si trovino nelle seguenti condizioni:
a) avere acquisito almeno 30 crediti al momento della scadenza del bando di Facoltà;
b) possedere un'adeguata conoscenza della lingua del Paese ospitante o di una delle altre lingue nelle quali vengono impartiti gli insegnamenti nell'Università per la quale è presentata la domanda di partecipazione. La Commissione Relazioni Internazionali stabilisce il livello di competenza linguistica richiesto per ogni sede, prevedendo i casi in cui questo possa ritenersi accertato dalle verifiche già superate durante il corso di studi. Al di fuori di questi casi, lo studente sarà chiamato a sostenere un test presso il Centro Linguistico di Ateneo o altro organismo idoneo individuato dalla Commissione Relazioni Internazionali.
Art. 8.3. Scelta della sede e degli esami da sostenere all'estero
Nella domanda di partecipazione il candidato può indicare fino ad un massimo di tre sedi in ordine di preferenza.
Una volta ottenuta l'assegnazione della sede, il candidato dovrà tempestivamente sottoporre alla Commissione Relazioni Internazionali l'elenco degli esami da sostenere all'estero.
Qualora, una volta raggiunta la sede, non sia possibile seguire uno o più degli insegnamenti originariamente previsti, lo studente dovrà tempestivamente sottoporre le variazioni da apportare al programma di studi all'approvazione della Commissione Relazioni Internazionali.
Ai fini dell'approvazione dell'elenco degli esami da sostenere all'estero e dell'esame delle richieste di variazioni ai programmi di studio, il presidente della Commissione comunica per iscritto gli elenchi e le variazioni proposte a ciascun membro della stessa e, se non sono sollevate obiezioni entro il termine assegnato, può provvedere direttamente all'approvazione delle richieste; qualora siano sollevate obiezioni, la Commissione si riunisce per esaminare la richiesta.
In caso di rinuncia alla borsa di mobilità, il candidato rinunciatario deve presentare immediata comunicazione scritta al Servizio Relazioni Internazionali.
Art. 8.4. Criteri per il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero
Possono essere riconosciuti gli esami sostenuti all'estero relativi a materie facoltative che trovino corrispondenza in insegnamenti compresi negli Statuti o nei Regolamenti didattici della Facoltà o di altre Facoltà italiane. Possono altresì essere riconosciuti gli esami relativi a materie obbligatorie non attinenti al diritto positivo interno, purché il contenuto dei corsi non differisca in modo sostanziale da quello dei corrispondenti insegnamenti impartiti nella Facoltà e gli esami obbligatori che costituiscano un approfondimento di insegnamenti già sostenuti. Gli esami di Diritto internazionale e di Diritto dell'Unione Europea devono sempre essere integrati nella parte riguardante i rapporti tra diritto italiano e norme internazionali o comunitarie.
Gli esami sostenuti all'estero non possono superare, ai fini del riconoscimento, il limite massimo di 30 crediti per semestre. Gli esami sostenuti all'estero saranno considerati equivalenti a sei crediti quando il loro carico orario è di circa 40 ore di lezioni o seminari, ed a nove crediti quando il carico orario è di circa 60 ore di lezioni o seminari. In casi particolari, la Commissione Relazioni Internazionali può tenere in considerazione, ai fini del computo dei crediti, attività differenti da lezioni o seminari che comportino un aumento sostanziale del carico di lavoro dello studente.
Lo studente, una volta raggiunta la sede assegnata, deve fornire alla Commissione Relazioni Internazionali tutte le informazioni relative al contenuto e al numero dei crediti attribuiti presso l'ateneo straniero ai corsi che intende seguire. Sulla base di tali informazioni, la Commissione Relazioni Internazionali darà una prima valutazione circa il numero di crediti da attribuire al momento del riconoscimento dell'esame sostenuto all'estero.
La conversione dei voti ottenuti all'estero è compiuta dalla Commissione Relazioni Internazionali sulla base di una tabella da essa approvata, accessibile agli studenti.
Art. 8.5. Periodo di soggiorno
Il periodo di soggiorno presso l'Università straniera deve, di regola, avere durata non superiore ad un semestre. Durante il soggiorno presso l'Università straniera è vietato sostenere esami nell'Università di provenienza.
Eventuali obblighi di frequenza ed eventuali propedeuticita
Il Consiglio di Corso di laurea, in relazione a particolari attività formative potrà stabilire, sentita la Commissione di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, un obbligo di frequenza.
Il Consiglio di Corso di laurea adotta disposizioni che, in quanto possibile, facilitino gli studenti nella frequenza alle lezioni.
Gli esami di Diritto privato I e di Diritto costituzionale generale sono propedeutici a tutti gli altri con l'eccezione di Economia politica, Filosofia del diritto, Storia delle codificazioni e delle costituzioni moderne, e con l'eccezione di Diritto privato II, per il quale è propedeutico il solo Diritto privato I.
Eventuali altre propedeuticità, per singoli insegnamenti, sono indicate dal Consiglio di Corso di laurea nell'ambito della programmazione didattica.
L'esame sostenuto senza l'osservanza della propedeuticità viene annullato d'ufficio.
Eventuali modalità didattiche differenziate per studenti part-time
Il Corso di laurea prevede la possibilità di immatricolare studenti part-time, i quali potranno essere chiamati a conseguire un numero di CFU annui compreso fra un minimo e un massimo previsti dalle norme generali stabilite dall'Università di Firenze.
Il Consiglio di Corso di laurea cura l'organizzazione dei servizi didattici tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti part-time.
Per la disciplina dei diritti e dei doveri degli studenti part-time si rimanda alle norme generali stabilite dall'Università di Firenze.
Regole e modalità di presentazione dei piani di studio
Lo studente esercita le opzioni che gli sono attribuite dal presente regolamento e dalle altre norme che disciplinano il suo curriculum mediante la presentazione di un piano di studio.
I piani di studio devono essere presentati alla struttura didattica competente secondo le scadenze fissate dalla Facoltà, di norma entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico.
La presentazione dei piani di studio avviene di norma in via informatica.
Qualora il piano di studi non risulti conforme alla prevista regolamentazione, un'apposita commissione concorda con lo studente eventuali modifiche.
L'approvazione definitiva dei piani di studio viene effettuata dal Consiglio di Corso di laurea entro il 31 gennaio successivo. Il piano di studio può essere ripresentato l'anno successivo apportando modifiche finalizzate alla scelta dell'argomento della prova finale.
Lo studente è tenuto a scegliere uno dei curricula del terzo anno sin dall'atto dell'iscrizione. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento, ferma restando la necessità che vengano conseguiti i requisiti formativi previsti per il curriculum successivamente scelto.
Caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo
Alla prova finale sono assegnati 7 CFU, e comporta anche l'acquisizione di ulteriori 2 CFU relativi alle conoscenze linguistiche di una lingua dell'Unione europea. La sua preparazione dovrà impegnare lo studente per un numero di ore corrispondente al numero di crediti assegnati.
Essa consiste nella approfondita discussione di un caso, questione o problema, sulla base di un elaborato scritto. Il docente che segue lo studente nella preparazione della prova finale curerà che la ricerca finalizzata alla preparazione dell'elaborato comprenda anche materiale in una lingua dell'Unione europea.
Lo studente può sostenere la prova in una materia non insegnata nel Corso di laurea, purché inserita nel piano di studi individuale.
Il Consiglio di corso di laurea provvederà a individuare forme di incentivo per gli studenti che si laureino entro i tre anni di corso.
Le Commissioni per la prova finale sono nominate dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza e composte da almeno cinque membri.
La votazione è espressa in centodecimi, con eventuale lode.
Procedure e criteri per eventuali trasferimenti e per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in altri corsi di studio e di crediti acquisiti dallo studente per competenze ed abilità professionali adeguatamente certificate e/o di conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario
In caso di trasferimento da altro Corso di laurea, della stessa classe o di altra classe, istituito presso l'Università di Firenze o altre istituzioni universitarie nazionali e dell'Unione europea, per ogni settore disciplinare ricompreso tra quelli di base e caratterizzanti, i crediti acquisiti sono riconosciuti, previa verifica dei programmi, nei limiti dei crediti attribuiti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea. I crediti in eccesso sono riconosciuti, a domanda, nell'ambito dei crediti per attività formative a scelta libera di cui all'articolo 7.
Nel caso di trasferimento dal Corso di laurea in Scienze dei Servizi giuridici (vecchio ordinamento) istituito presso l'Università di Firenze, i crediti saranno riconosciuti sulla base della tabella A allegata.
Nel caso di trasferimento dal Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza istituito presso l'Università di Firenze, i crediti saranno riconosciuti sulla base della tabella B allegata.
A fronte di competenze ed abilità professionali adeguatamente certificate e/o di conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario potranno essere attribuiti da 6 a 12 CFU, da imputare ai crediti per attività formative a scelta libera di cui all'articolo 7.
Le procedure di trasferimento e riconoscimento dei crediti formativi verranno espletate dal delegato o dalla commissione previsti dall'articolo 7.
Servizi di tutorato
Sono istituiti i seguenti servizi, che vengono assicurati dal Centro per l'orientamento istituito presso la Facoltà:
a) servizio di orientamento in ingresso, destinato agli studenti delle scuole medie superiori e a coloro che, anche nel mondo del lavoro, siano interessati all'iscrizione;
b) orientamento in itinere, che è costituito da: 1) orientamento degli studenti del primo anno, anche con riferimento ai risultati del test di ingresso e alla verifica degli esami sostenuti nel primo semestre; 2) servizio di tutorato elettivo per l'assistenza agli studenti durante tutto il percorso di studio, e 3) servizio di recupero didattico, destinato agli studenti che siano in difficoltà nel proseguimento degli studi;
c) servizio di orientamento in uscita, destinato agli studenti prossimi alla laurea e ai laureati del Corso di laurea.
I servizi di cui al punto b) hanno come specifica finalità la riduzione degli abbandoni fra il primo e il secondo anno e il mantenimento, in quanto possibile, di una conformità fra durata legale ed effettiva del corso di laurea.
Pubblicita su procedimenti e decisioni assunte
Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo, è istituita la Commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente delle attività didattiche. Essa è composta da quattro docenti, nominati dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, su designazione del Consiglio, e da quattro studenti, designati dalle rappresentanze studentesche in Consiglio.
Il Corso di laurea garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica, anche attraverso la rete informatica dell'Ateneo.
Valutazione della qualita'
Il corso di laurea, per tutti i corsi di insegnamento tenuti e per tutti i docenti, adotta al suo interno il sistema di rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti, gestito dal servizio di valutazione della didattica dell'Ateneo.
I risultati di tale valutazione sono resi disponibili al docente interessato, al Presidente del corso di laurea e al Preside della Facoltà di Giurisprudenza, in modo da poter essere utilizzati per effettuare, ove necessario, un miglioramento della qualità della didattica.
Tale obiettivo sarà perseguito attraverso un'analisi delle criticità e l'elaborazione di azioni correttive, nelle modalità stabilite con cadenza almeno annuale dal Consiglio di Corso di laurea.
Sono inoltre previsti questionari di rilevazione dell'opinione degli studenti, sia relativamente alle prove d'esame, sia rivolti ai laureati.
Il corso di laurea attiva al suo interno un sistema di valutazione delle qualità coerente con il modello approvato dagli Organi Accademici.